.

55 IL LAVORO STRAORDINARIO


.

 
 Si chiama straordinario il lavoro svolto oltre al normale orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, per legge deve sempre essere contenuto, cioè non deve esser una forma ordinaria di prestazione lavorativa ma limitato a casi urgenti e non prevedibili.
 
 I dipendenti, salvo giustificati motivi, non possono rifiutarsi di svolgere eventuali ore straordinarie, che comunque non possono eccedere il limite di 8 ore settimanali e 250 ore annuali (n.b. alcuni Ccnl prevedono limiti inferiori).
 
 L’azienda ha l’obbligo di indicare a parte, in busta paga e nel L.U.L., le ore di lavoro straordinario, per permettere ai lavoratori di verificarne la correttezza.
 
 Il lavoro straordinario è conteggiato su base settimanale e non giornaliera; quindi, eventuali assenze devono essere tenute conto per il conteggio; se l’orario settimanale non supera le 40 ore ma nella singola giornata vengono svolte ore in più, queste vengono chiamate “supplementari”.
 
 In alcuni casi, tramite un accordo per la gestione della “banca ore”, le ore di straordinario possono essere convertite tramite la concessione di riposi compensativi.
 
 Se l’azienda deve far svolgere, per contratto collettivo o individuale o per legge, dei corsi formativi, le ore dedicate vanno considerate come orario di lavoro a tutti gli effetti.
 

.

TORNA ALL'INDICE

.